Violazione di regole di correttezza e buona fede ed illegittimità degli atti di incarico

La Corte di Appello di Firenze, in una sentenza del maggio 2021 già oggetto di altra news, si interroga anche sugli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’ambito delle procedure di conferimento degli incarichi, di cui viene (del tutto correttamente) data per presupposta la natura di diritto privato e la loro conseguente sottrazione al “dominio degli atti amministrativi”. Orbene, alla luce della natura stessa di “clausole generali di tali concetti” e, quindi, della loro irriducibilità di determinare a priori ciò che, in base ad esse clausole generali, è vietato o per converso è doveroso”, la Corte di Appello conclude che la loro violazione non incide sulla validità degli atti, trattandosi di norme di relazione con conseguente configurabilità, a tutto concedere, della sola pretesa risarcitoria in capo ai candidati non prescelti (per perdita di chance), giammai l’annullamento dell’atto di conferimento dell’incarico ad altri soggetti.

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