La Corte di Appello di Firenze, in una sentenza del maggio 2021 già oggetto di altra news, si interroga anche sugli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’ambito delle procedure di conferimento degli incarichi, di cui viene (del tutto correttamente) data per presupposta la natura di diritto privato e la loro conseguente sottrazione al “dominio degli atti amministrativi”. Orbene, alla luce della natura stessa di “clausole generali di tali concetti” e, quindi, della loro irriducibilità di determinare a priori ciò che, in base ad esse clausole generali, è vietato o per converso è doveroso”, la Corte di Appello conclude che la loro violazione non incide sulla validità degli atti, trattandosi di norme di relazione con conseguente configurabilità, a tutto concedere, della sola pretesa risarcitoria in capo ai candidati non prescelti (per perdita di chance), giammai l’annullamento dell’atto di conferimento dell’incarico ad altri soggetti.