La realizzazione di una veranda in legno lamellare e vetri, che costituisce ampliamento dell’abitazione principale e si presenta ad essa collegata, non risulta qualificabile alla stregua di una mera pertinenza che, ai fini urbanistici ed edilizi, ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all’assetto del territorio.
È quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con sentenza del 28 giugno 2023, n. 6301 il quale ha ricondotto l’intervento di realizzazione della veranda in legno, trattandosi sostanzialmente di una nuova volumetria, come ristrutturazione edilizia, per la quale era necessario munirsi del permesso di costruire.