Secondo il Consiglio di Stato, con riferimento al punteggio attribuibile nella valutazione dei titoli di un concorso pubblico, i corsi di perfezionamento post lauream sono equiparabili ai master laddove presentino le medesime caratteristiche con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento ed alla previsione di un esame finale, e ciò a prescindere dal nomen iuris impiegato.
Ne consegue, ad esempio, che deve ritenersi illegittimo non considerare equiparabili ai master di secondo livello i diplomi delle Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), in caso di parità di crediti formativi e di materie.
Insomma, si tratta di un’ipotesi in cui la sostanza prevale sulla forma.