Il TAR Campania – Napoli, Sez. VI, Sent. 01.12.2023 n. 6622, si è pronunciato sulla legittimità di un’ordinanza demolitoria avente ad oggetto opere di collegamento tra il lastrico solare e l’abitazione (mediante l’apposizione della scala a pioli) con ulteriore recinzione del lastrico di copertura divenendo questo a servizio dell’abitazione come terrazza calpestabile. Ricorda il TAR che l’opera edilizia eseguita abusivamente deve essere identificata con riferimento all’unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, nel caso in cui sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario (Consiglio di Stato, sez. II, 19/12/2022, n. 11051). Nella specie, la considerazione unitaria delle opere, in particolare il realizzato collegamento e l’affaccio reso possibile con l’apposta recinzione, rivela le ulteriori utilità apportate ai locali abitativi, atteso che, in tal modo, il lastrico è divenuto una parte funzionalmente integrante dell’abitazione stessa e ha incrementato evidentemente la superficie dello stabile, configurando, in parte qua, un intervento di ristrutturazione edilizia, assentibile soltanto con il rilascio del permesso di costruire. Considerando che il mutamento di destinazione d’uso della terrazza e il complesso delle opere connesse (scala a pioli) necessitano del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che esse realizzano un aumento del carico urbanistico nonché, almeno in parte, una modifica del prospetto dell’edificio (cfr.: T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 03/01/2018, n. 24; T.A.R. Liguria, Sez. I, 1 dicembre 2016 n. 1177), l’intervento è realizzato in assenza di titolo. A prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (DIA, Scia o permesso di costruire), ciò che rileva in modo dirimente è il fatto che lo stesso intervento è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, DPR 380/2001, deve essere sanzionato.