Il TAR del Lazio-Roma, con sentenza del 22 gennaio 2024, dopo aver richiamato il consolidatissimo orientamento secondo il quale “il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica; pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività” (ex multis, di recente, Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319)”, conclude che, a superare siffatta insindacabilità, neppure vale richiamare “una consulenza di parte, secondo cui la prova meriterebbe un punteggio superiore a quello assegnato, non evidenziando manifesti errori di fatto e di giudizio da parte della commissione, tende di fatto a provocare un inammissibile sindacato sostitutivo del giudice amministrativo delle valutazioni tecnico-discrezionali operate dalla sottocommissione; l’inammissibilità di un sindacato di tipo sostitutivo comporta altresì l’impossibilità di procedere a una comparazione della prova della ricorrente con quella di altri candidati, che potrebbe in ipotesi venire in rilievo soltanto nel caso in cui da detto raffronto emergessero profili di manifesta irragionevolezza che parte ricorrente non deduce, limitandosi ad asserire, con il supporto della consulenza di parte, la maggiore completezza del proprio elaborato”.