Un vademecum sul sindacato giurisdizionale dei concorsi a docente universitario (criteri e titoli)

Il TAR del Veneto, con sentenza dell’11 febbraio 2025, detta una sorta di vademecum della giurisprudenza amministrativa in materia di fissazione dei criteri di valutazione da parte delle Commissioni nell’ambito di concorsi per la selezione di professori universitari, secondo cui -“spetta all’amministrazione e alla commissione valutatrice un’ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste” (T.A.R. Milano, sez. I, 12 aprile 2023, n. 886 che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208; sez. V, 24 settembre 2019, n. 6358; Consiglio di Stato sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3889); – la “fissazione di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti è uno degli aspetti più importanti delle procedure di reclutamento dei professori universitari (…). La valutazione dei candidati (i.e.: il loro curriculum, le loro pubblicazioni scientifiche, le loro capacità didattiche) deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori”, “dovendosi però escludere, pure nel riconoscimento della natura tecnico-discrezionale di tale predeterminazione, che la Commissione possa discostarsi da criteri e standard riconosciuti” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856). Ea ancora precisa il TAR del Veneto“la valutazione dei titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (Consiglio di Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024 n. 8525, che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5079; id., 16 luglio 2015, n. 3561); – il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali “comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica; pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività” (Cons Stato, Sez. III, 8 maggio 2024, n. 4142); – “La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 agosto 2023 n. 7856 che richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598); – “Nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. Non rileva, quindi, la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A., essendo necessario accertare, anche ai fini della legittimità di un eventuale annullamento in autotutela degli esiti della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice, la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto da quest’ultima, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica” (T.A.R. Napoli, 12 settembre 2023, n. 5054).

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