La riviera romagnola è, com’è noto, un centro di svago e di divertimento. Orbene il TAR Emilia Romagna, con sentenza dello scorso maggio 2022, si è occupato di un carabiniere che aveva svolto, in assenza di autorizzazione e quindi in violazione dell’obbligo di esclusiva (art. 894 cod. ord. milit.), l’attività di disk jockey presso uno stabilimento balneare. Orbene, il Giudice amministrativo, alla luce del
carattere non occasionale dell’attività, ha ritenuto la medesima attività incompatibile con lo status di appartenente all’Arma dei Carabinieri e corretta la sanzione disciplinare inflitta.
Invero, pur dando atto della modestia dell’attività svolto ed (almeno a quello che sembra desumersi dalla sentenza) della sua gratuità, nondimeno è stato comunque ritenuto sussistente il vulnus allo stato militare ed al prestigio dell’Arma, potendosi almeno in astratto dubitare della stessa imparzialità del ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.