Trasferimento per incompatibilità ambientale e motivazione

Nella sentenza appena richiamata alla news che precede (id est: quello del mese di agosto 2022), il Giudice Amministrativo di Bologna, ha affrontato anche un altro tema di estremo interesse nel panorama del lavoro pubblico, ovverosia quello del trasferimento per incompatibilità ambientale, concludendo per la legittimità del provvedimento atteso che “Come noto, l’art. 55 D.P.R. 335/1982 dispone, al terzo comma, che “nel disporre il trasferimento d’ufficio” l’Amministrazione debba tenere conto “delle esigenze di servizio ed anche delle situazioni di famiglia”, oltre che dell’eventuale servizio già prestato in sedi disagiate; la stessa giurisprudenza, inoltre, ha sempre sottolineato che gli scopi di interesse pubblico, perseguiti attraverso il trasferimento per incompatibilità ambientale, debbono essere raggiunti col minimo possibile sacrificio dell’interesse privato e, quindi, senza trascurare le esigenze personali e familiari del dipendente da trasferire (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 6.9.2005, n. 4531; Cons. St., sez. IV, 5.4.2005, n. 1486). E’ anche vero, però, che l’interesse pubblico alla tutela del buon andamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione debbono, in ogni caso, ritenersi prevalenti, ai fini della individuazione della sede ritenuta più opportuna (Cons. St., sez. VI, 21.3.2006, n. 1504; Cons. St., sez. IV, 2.9.1987, n. 516, 6.3.1990, n. 155 e 26.10.1992, n. 928)”. Ed è quindi, alla luce della situazione creatisi, in concreto, che neppure è stato ritenuto fondata la censura di disparità di trattamento.

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