Trasferibilità dell’interesse legittimo e configurabilità di una successione a titolo particolare

La regola generale è quella della non trasferibilità dell’interesse legittimo – e, dunque, della non configurabilità di una successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 del codice di procedura civile – in quanto tale posizione soggettiva è personale e si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare. Tale regola incontra delle eccezioni nei casi in cui il contatto tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione. In tali ipotesi si ha stretta inerenza al bene/diritto trasferito dell’interesse legittimo che determina la veicolazione simultanea della titolarità della medesima situazione di interesse legittimo già esistente nel patrimonio del soggetto coinvolto dall’esercizio del potere amministrativo.
Orbene, tale eccezione non si configura nel caso del trasferimento di farmacia, trattandosi di una fattispecie mista o complessa che si perfeziona al ricorrere di un atto di cessione privata e di un atto amministrativo (autorizzazione al trasferimento), quest’ultimo involgente la qualità soggettiva del subentrante. Ciò induce ad escludere che l’interesse legittimo transiti unitamente o simultaneamente alla titolarità del bene o diritto soggettivo sottostante (la proprietà dell’azienda farmaceutica), poiché esso in realtà si estingue in capo al soggetto cedente e si ricostituisce in una consistenza nuova e diversa in capo al cessionario, per effetto delle verifiche di idoneità soggettiva che l’amministrazione è tenuta a compiere prima di autorizzare il trasferimento dell’autorizzazione.

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