Nel caso di SCIA in materia edilizia, la pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per accertare l’esistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per l’espletamento dell’attività segnalata.
Oltre tale termine, l’amministrazione può comunque intervenire, ma deve farlo rispettando le condizioni ricavabili dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, che disciplina i provvedimenti di annullamento d’ufficio.
La giurisprudenza, peraltro, ritiene che l’amministrazione sia titolare di un generale potere di vigilanza e controllo in materia urbanistico-edilizia, delineato dall’art. 27 del Testo Unico sull’Edilizia che non si affievolisce con il trascorrere del tempo, nemmeno dei 18 mesi previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato non è possibile ritenere che il privato vanti una aspettativa giuridicamente qualificata alla conservazione della sua posizione laddove questa sia illegittima perché, ad esempio, la costruzione non rispetta le distanze dal fondo altrui e quando il privato abbia determinato, attraverso la non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti, l’adozione di un atto a lui favorevole.
L’Amministrazione, quindi, in questi casi potrà disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, anche qualora intercorra un considerevole lasso di tempo fra l’abuso e l’intervento repressivo.