L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori detta le condizioni che devono essere rispettate per poter legittimamente installare sistemi di controllo a distanza in ambiente lavorativo.
L’installazione di sistemi di videosorveglianza, ovvero di strumenti, come le telecamere, da cui consegue la possibilità di controllare a distanza l’attività di prestatori di lavoro, può avvenire unicamente per esigenze di carattere organizzativo, produttivo o in relazione alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale. Inoltre, all’installazione si può dar luogo soltanto previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale, ovvero dopo aver richiesto un’apposita autorizzazione all’Ispettorato del lavoro.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il datore di lavoro commette un illecito penalmente sanzionato laddove manchi a monte un accordo con le rappresentanze aziendali, oppure l’autorizzazione dell’autorità amministrativa, e ciò anche quando l’installazione sia stata autorizzata per iscritto da parte tutti i lavoratori.
Secondo la Suprema Corte tale conclusione deriva dalla maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore rispetto a quella dei lavoratori, ed è per questo motivo che l’accordo sindacale è considerato inderogabile, potendo essere sostituito, per espressa e tassativa indicazione di legge, soltanto con l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.