Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha chiarito la natura del verbale di sopralluogo con cui la stazione appaltante ha accertato la mancata rispondenza del piazzale offerto per la custodia dei veicoli rispetto alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara.
La società ricorrente, in effetti, si è limitata a contestare il contenuto del suddetto verbale, mentre secondo il giudice amministrativo esso rappresenta un atto pubblico fidefacente, redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il verbale di sopralluogo, pertanto, può essere contestato solo mediante proposizione della querela di falso ex art. 77 c.p.a., non essendo sufficiente una generica contestazione del suo contenuto né la richiesta di verificazione.