La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, applicando un principio già espresso nel 2010 dalle Sezioni Unite relativamente ad un altro termine perentorio del procedimento disciplinare.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il richiamato termine perentorio di sessanta giorni per la riapertura del procedimento disciplinare a seguito del giudizio penale di cui all’art. 55-ter, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 deve considerarsi rispettato se l’ente, entro tale termine, abbia formato l’atto di rinnovo della contestazione di addebito, mentre il ritardo nella comunicazione al dipendente assume rilievo soltanto qualora sia di entità tale da ledere il suo diritto di difesa.