Il TAR Emilia Romagna- Bologna, con sentenza della fine di giugno 2023, conferma l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulle stabilizzazioni del personale precario del PA. Invero si ribadisce che, anche nell’ambito del sistema delineato dal D. Lgs. n. 75 del 2017, resta ferma la giurisdizione del Giudice del Lavoro allorché, come nel caso di specie, “non è stato emesso un Bando di Concorso, ma unicamente un Avviso Pubblico, non vi è stata alcuna valutazione comparativa del merito dei candidati tramite prove concorsuali (che non sono state eseguite) da parte di una commissione giudicatrice (che non è stata nominata), ma unicamente la verifica, da parte dell’ufficio competente nell’ambito della struttura amministrativa, senza alcuna valutazione discrezionale, della sussistenza dei requisiti predeterminati per legge (verifica contestata dal ricorrente), nonché l’applicazione dei criteri per la formazione delle graduatoria sulla base delle indicazioni regionali. Dunque, quella di cui si discute non è una procedura concorsuale, ma una procedura finalizzata all’inserimento in apposita graduatoria di soggetti in possesso di requisiti predeterminati per legge, in vista della stabilizzazione dei posti di lavoro disponibili”.