Spetta il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute da un funzionario onorario per controversie inerenti alla funzione?

Il TAR dell’Emilia Romagna- Bologna, con una condivisibile sentenza dei primi di gennaio 2024, affronta il tema del diritto al rimborso delle spese di lite sostenute da un professore universitario che era rimasto coinvolto in un procedimento penale scaturito dall’aver ricoperto il ruolo di componente della commissione esaminatrice in un concorso a professore ordinario di altro ateneo. Orbene, richiamata l’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, il Giudice amministrativo ritiene che tale disposizioni debba essere intesa in senso estensivo e “sia in realtà espressione di un principio generale dell’ordinamento, che trova riferimento nell’art. 28 Cost., al fine di dare una copertura patrimoniale a valle della attività istituzionali poste in essere dal dipendente pubblico, essendo irragionevole una interpretazione tassativa e testuale (Consiglio di Stato, sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11680). Ne è conferma anche la regola civilistica desumibile dall’art. 1720, co. 2°, c.c. in tema di rapporti tra mandante e mandatario, secondo cui il mandatario ha diritto di esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incarico, che declina e traduce, a sua volta, il principio generale dell’ordinamento di divieto di “locupletatio cum aliena iactura” (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 23 aprile 2012, n. 492; in senso analogo, T.A.R. Lazio, sez. I, 11 luglio 2019, n. 9172)”. Su tale presupposto riconosce il diritto al rimborso delle spese di lite anche alla luce delle “guarentigie riconosciute anche dalla Carta costituzionale ai docenti universitari (art. 33 co. 6 Cost.) (così ancora Consiglio di Stato sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11680)” sicché risulta “pienamente condivisibile l’assunto del ricorrente circa la necessità di garantire anche a coloro che non sono dipendenti dell’Amministrazione di appartenenza il diritto al rimborso delle spese legali per attività istituzionali comunque prestate nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione”.

Torna in alto