Il TAR Lazio, con sentenza del novembre 2023, affronta un tema di non poco interesse ovvero relativo all’esatto ambito applicativo della disciplina dell’art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001 ed ai casi, individuati dettagliatamente al comma 6, in cui non sarebbe necessaria la previa autorizzazione della propria amministrazione allo svolgimento di incarichi extra ufficio seppure remunerati. Orbene, con specifico riferimento all’organizzazione di un corso di preparazione, anche a titolo gratuito, a sostenere un concorso pubblico, il Giudice amministrativo assume una posizione di particolare rigore. Si afferma, difatti, che “come indicato nella descrizione del fatto, il dott. -OMISSIS- aveva rappresentato di aver ricevuto da parte di una società privata la richiesta di organizzare un corso di preparazione al concorso per l’accesso alla carriera prefettizia e, pertanto, aveva richiesto all’Amministrazione una preventiva autorizzazione all’accettazione di tale incarico. Dunque, nella nota inviata all’Amministrazione il ricorrente aveva fatto menzione di una situazione solo iniziale ed esplorativa. Tuttavia, come è emerso dagli atti, il ricorrente già nel mese di luglio aveva iniziato a raccogliere delle possibili adesioni e a postare file relativi alla correzione degli elaborati, e questo era continuato anche nel mese di agosto e settembre, finché era stato elaborato anche il programma definitivo del corso. Tanto premesso, si ritiene che la censura del ricorrente debba essere disattesa, perché, da un lato, si fonda su un presupposto errato (cioè che la condotta del -OMISSIS- è stata proprio quella di cui alla nota inviata in data 21.8.2017, circostanza risultata non veritiera), e dall’altro lato, ai sensi dell’art. 8 co. 3 D.M. 8.8.2016, anche nell’ipotesi in esame, come meglio si dirà nel prosieguo, era, comunque, necessario il rispetto delle norme sugli incarichi extraistituzionali. La predetta norma del codice di comportamento, infatti, dopo aver richiamato l’art. 53 cit. per gli incarichi retribuiti, specifica, al comma 3, che le norme sugli incarichi extraistituzionali devono essere osservate anche laddove si tratti di accettare incarichi di collaborazione o di consulenza di ogni natura e tipo, pure se gratuiti”.