Se ad una stabilizzazione possono aspirare più candidati, chi vince?

Una sentenza del settembre dello scorso anno della Corte di Appello di Firenze, intervenuta a comporre un’intricata (anche sul piano processuale) vicenda inerente alla mancata stabilizzazione di una precaria di un ente locale, si interroga sulla distinzione fra requisiti di partecipazione alla procedura di stabilizzazione e requisiti di stabilizzazione tutte le volte che i posti disponibili siano inferiori ai “potenziali candidati”. La sentenza (che neppure si confronta in merito al se, un rapporto di lavoro subordinato di fatto, integrasse o meno i requisiti all’epoca previsti dalla legge n.296 del 2006 e n. 244 del 2007) supera sul piano processuale la questione. Infatti pone, in capo al malcapitato ricorrente, l’onere di allegare e dimostrare (stante l’assenza di qualsiasi indicazione negli atti e nei documenti di causa che non stabilivano alcun criterio per l’ipotesi in cui i candidati fossero più di uno) la sussistenza del diritto all’immissione in ruolo con preferenza rispetto all’altro candidato poi in concreto selezionato dal Comune.

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