Il TAR Emilia Romagna-Bologna, con sentenza dell’agosto 2022, si occupa dell’impugnazione di una sanzione disciplinare (della multa) inflitta ad un appartenente alla polizia ferroviaria, enunciando alcuni principi di rilievo. Infatti ha dapprima ritenuto infondata la censura della tardività della contestazione, sul rilievo che “lo speciale sistema sanzionatorio, previsto dall’art. 12 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 per gli appartenenti alla Polizia di Stato, sebbene non preveda che la contestazione disciplinare all’operatore di polizia debba avvenire in un termine perentorio (T.A.R. Piemonte, sez I, 27 maggio 2005, n. 564), nondimeno, per espresso rinvio normativo, trova applicazione, in tali evenienze, l’art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza del quale la contestazione degli addebiti deve avvenire “subito”. E’ opinione ormai consolidata e pacifica in giurisprudenza che ciò significhi una ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale (T.A.R. Veneto sez. I, 28 novembre 2002, n. 6427). In altre parole, il Collegio condivide quella giurisprudenza che esclude la sussistenza di un termine perentorio per la contestazione degli addebiti, per cui l’Amministrazione “deve ottemperare solo ad una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti” (da ultimo, v. T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, sentenza 23 giugno 2021, n. 1532)”. Peraltro ha comunque annullato la sanzione inflitta sul rilievo del suo carattere sproporzionato della sanzione alla luce della concreta condotta delle parti, facendo mostra di ritenere comunque possibile (sia pure nelle strette maglie dei vizi di legittimità) l’accesso al fatto”.