Il Tribunale di Firenze- Sezione Lavoro, con un’interessante sentenza del 25 febbraio 2025, applica au uno dei principi cardine del mansionismo pubblico secondo la disciplina dell’art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001. Infatti, in una controversia in cui il ricorrente lamentava di essere stato illegittimamente inquadrato nel III livello di Tecnologo, posto che, per le funzioni e mansioni prestate, avrebbe avuto diritto a essere inquadrato nel II Livello del medesimo profilo professionale, si sottolinea che “La norma, dunque, assegna preminente rilievo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente essendo inapplicabile, nel pubblico impiego, l’art. 2103 c.c. (v., ex aliis, Cass. n. 11503/2022; n. 29624/2019)”. Orbene, muovendo da tale premessa, il Giudice del Lavoro di Firenze rileva che “la classificazione del personale all’interno degli enti di ricerca è stata radicalmente innovata dall’art.15 C.C.N.L. comparto enti ricerca 2002-2005, che ha sostituito il precedente sistema di classificazione, costituito dai tre livelli rigidamente definiti dall’art. 13 D.P.R. n. 171/1991 (relativamente ai quali il passaggio al livello superiore configurava vero e proprio passaggio di area), con un sistema omogeneo basato sulla unicità dell’organico. Per il mansionario allegato a tale ultimo decreto i tre livelli dei tecnologi costituivano aree distinte e il passaggio dall’una all’altra doveva avvenire con concorso pubblico nazionale, perché la suddetta tale classificazione era finalizzata ad integrare l’art. 13 del d.P.R. stesso (Ordinamento del personale), prevedente una propria articolazione dei profili professionali, “in applicazione dell’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168“. E da siffatta radicale modifica dell’ordinamento professionale dei tecnologi si conclude che “Con il nuovo sistema previsto dalla contrattazione collettiva succedutasi a partire dell’anno 2005, che, come visto, ha inciso nella sostanza dei contenuti mansionistico funzionali, è stata, dunque, riconosciuta l’omogeneità della professionalità dei tecnologi divisi in tre livelli, senza, però, che siano stati individuati (anche solo per relationem) differenti compiti, funzioni e attività esercitate o esercitabili (o differenti modalità di esercizio, sub specie, ad esempio, del grado di autonomia etc.) a seconda del livello attribuito, il che consente di ritenere l’equivalenza delle mansioni all’interno dell’area e la natura di mere progressioni economiche dei livelli individuati. 18. Da ciò discendono l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’invocato comma 4 dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e, di conseguenza, il rigetto del ricorso”.
10 Aprile 2025 | concorso pubblico, contrattazione collettiva, dipendente, ordinamento professionale