Riserva di posti al personale interno e regola dell’arrotondamento

Il TAR Friuli Venezia Giulia- Trieste, con una sentenza dello scorso giugno 2022, ha affrontato un tema di rilievo generale ovvero della determinazione in concreto dei posti da riservare al personale interno alla luce di una disposizione di legge (l’art. 8, comma 4, l.r. n. 18/2016), secondo la quale la quota di riserva dei posti da coprire non poteva essere superiore al 30% di quelli previsti dal bando (nel numero di tre).Invero, dopo aver rilevato che la quota di riserva avrebbe dovuto essere definita alla luce del complesso dei posti previsti nella categoria corrispondente dal Piano triennale dei fabbisogni, l’operato dell’Amministrazione è stato censurato sul rilievo che, in quel caso, l’Amministrazione comunale aveva previsto due distinte procedure parallele e coeve nelle quali, per ciascuna di esse, ha previsto un posto a riserva. Insomma “l’aver previsto per ciascuno dei due distinti bandi un posto riservato ha all’evidenza comportato il superamento del richiamato limite legale del 30%, atteso che la riserva di due unità su sei posti complessivi messi a concorso costituisce in effetti una riserva applicata del 33,33% (quindi superiore al limite legale massimo). Pertanto su sei posizioni totali messe a concorso l’Amministrazione, in applicazione del limite legale del 30%, non avrebbe potuto prevedere più di un singolo complessivo posto di riserva, potendo tutt’al più scegliere, ex ante e ab initio, sulla base di una preliminare valutazione discrezionale, in quale dei due concorsi distinti prevedere l’unico posto riservabile”.. Nemmeno sono applicabili al caso di specie l’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001 e il relativo regolamento previsto dal comma 5 dello stesso articolo, approvato con d.P.R. n. 272/2004 (art. 20), invece invocati dal Comune a supporto della tesi della possibilità di arrotondamento in eccesso.

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