Riserva dei posti e oneri dichiarativi dei partecipanti ad un concorso

Il candidato ad un concorso pubblico per funzionari di un Ente pubblico si rivolge al TAR del Lazio-Roma perché non era stato inserito fra i riservatari. Invero il bando onerava espressamente i candidati, che intendevano far valere eventuali titoli di preferenza o il diritto alla riserva dei posti a favore degli interni, non solo di indicarli in sede di domanda ma di inviare comunque gli atti comprovanti il loro possesso o quanto meno di autocertificarli una volta superata la prova orale. Orbene il Giudice amministrativo, richiamati gli artt. 18, comma 2, l. 241/1990 e 43 del d.P.R. 445/2000 nonché l’art 16, co. 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, con sentenza dei primi di febbraio 2023, ha ritenuto “evidente l’illegittimità della pretesa, da parte dell’Amministrazione, della consegna, a cura del candidato, della documentazione di servizio da rilasciarsi dalla stessa Amministrazione, che il candidato ha peraltro già autocertificato; è quindi illegittima la clausola la clausola del Bando, che, come quella prevista nel caso in esame, indica tale adempimento a pena di esclusione. I titoli che davano diritto alla riserva, infatti, concernevano dati già in possesso dell’Amministrazione che ha bandito il concorso e che ha gestito la procedura concorsuale, riguardando gli stessi una specifica anzianità di servizio presso l’Amministrazione medesima. Ne consegue che la p.a. ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata) e che, in ogni caso, il Bando non avrebbe potuto legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’Amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione (cfr., in fattispecie analoga, Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 2 novembre 2020, n. 11204 e, più in generale, Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 22 luglio 2014, n. 7899), ovvero che il candidato avesse autocertificato (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2022, n. 227)”.

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