Superata la questione sulla cd. pregiudiziale amministrativa, l’ordinamento consente al privato di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo indipendentemente dall’impugnazione del provvedimento lesivo. Tuttavia, ai fini della liquidazione del danno, è necessario valutare il comportamento del ricorrente ai fini della evitabilità dello stesso.
La sentenza n. 1831/2024 del Consiglio di Stato affronta la tematica, con particolare riguardo alla rilevanza della proposizione (o comunque della prosecuzione) della istanza cautelare da parte di chi pretende il risarcimento. In un’ottica di buona fede, che deve sempre guidare il comportamento sia dell’Amministrazione che del singolo, la legge dispone che il risarcimento del danno è determinato valutando “il comportamento complessivo delle parti” ed è escluso quando i danni “si sarebbero potuti evitare secondo l’ordinaria diligenza”; alla luce della predetta disposizione, dunque, l’istanza cautelare si pone come un onere in capo alla parte che pretenda di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell’interesse legittimo.