Ricorsi collettivi e concorsi: occhio alle inammissibilità!

Il Tar della Toscana, con una serie di sentenze del fine di giugno 2024, richiama ancora una volta l’attenzione di chi intende proporre dei ricorsi collettivi (ovvero proposti da più persone) al tema (sempre sdrucciolevole) delle inammissibilità. Infatti, nell’ambito dell’impugnazione degli atti di una procedura concorsuale che era stata indetta ESTAR per l’assunzione di infermieri, si evidenzia che “in base alla vigente disciplina e all’interpretazione che di essa è stata data dalla giurisprudenza, nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda fondata su un interesse meritevole di tutela deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione di un’unica impugnativa daparte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più attitra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di senso negativo che di senso positivo”. Orbene, muovendo da tale premessa “metodologica, il TAR della Toscana conclude che “Affinché il ricorso collettivo possa ritenersi ammissibile, pertanto, vi deve essere omogeneità delle posizioni soggettive dei ricorrenti e identità disituazioni sostanziali e processuali. E’ quindi necessario che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti erechino le medesime censure; che le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; e che i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto (cfr., di recente, Cons.Stato, sez. V, 1 settembre 2023, n. 8138)”. Sicché, in conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in ragione del fatto che, nella specie, “La diversità delle posizioni soggettive fatte valere implica dunque che le ragioni di doglianza riconducibili a ogni singolo ricorrente – a prescinderedalla loro univoca formulazione e dalla loro apparente identità – non siano in realtà perfettamente sovrapponibili a quelle degli altri, dovendo necessariamente adattarsi all’interesse concreto di cui ognuno di essi è effettivo portatore. Le censure, pertanto, inevitabilmente assumono una portata differente per ciascun ricorrente, incompatibile con la proposizione di un ricorso collettivo”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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