Si invita a valutare le modifiche con estrema cautela. Infatti, proprio di recente, la Suprema Corte ha chiarito che, nel caso in cui il superamento del periodo di comporto sia avvenuto “per sommatoria” (ovvero per un cumulo non continuativo di assenze per malattia), la loro modifica, dopo l’irrogazione del licenziamento, potrebbe determinarne la nullità per violazione dell’a regola dell’immodificabilità dei motivi di recesso.
Avv. Mauro Montini