Una sentenza del TAR Lazio- Latina dello scorso 27 maggio 2024 consente di fare il punto sul tema della eventuale proposizione di un’azione per querela di falso innanzi al Giudice ordinario e dei suoi correlati effetti nell’ambito del giudizio amministrativo in cui si controverte del contenuto dei verbali di una commissione esaminatrice. La sentenza non manca di farsi apprezzare anche per un altro concorrente profilo relativo all’impiego, sempre più frequente, di piattaforme telematiche di riunione dei commissari. Si afferma, difatti, che “ritiene..il collegio che non sussistano i presupposti per la concessione di un termine per la proposizione di querela di falso ex art. 77 cod. proc. amm. nei confronti dei verbali relativi alle attività della commissione giudicatrice svoltesi l’************, dei quali la ricorrente aveva affermato di voler contestare l’autenticità innanzi al giudice ordinario. In particolare, la richiesta de qua è stata formulata in esito alla valutazione dei documenti depositati in giudizio da -OMISSIS- s.r.l. circa l’utilizzo, da parte dei commissari, dell’applicativo loro messo a disposizione per lo svolgimento dell’incarico ricevuto. Si premette che nel processo amministrativo la presentazione della querela di falso implica la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm., solo nel caso in cui la questione abbia il carattere di pregiudizialità e, inoltre, “qualora la stessa non appaia manifestamente infondata o essenzialmente dettata da ragioni dilatorie” (TAR Sardegna, sez. II, 20 ottobre 2023 nn. 789-791; TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 ottobre 2021 n. 6794; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 ottobre 2021 n. 3079; TAR Basilicata, sez. I, 16 gennaio 2020 n. 50). Al fine di delibare sulla richiesta della ricorrente che, peraltro, non è stata ulteriormente ribadita, neppure nel corso della discussione orale da parte del nuovo difensore, occorre valutare la rilevanza della questione de qua nel presente giudizio anche alla luce del vaglio di non manifesta infondatezza individuato dalla giurisprudenza sopra citata; vaglio che la tesi di parte ricorrente non supera.Infatti, nella prospettazione della dott. -OMISSIS-, la falsità dei verbali di commissione, sotto lo specifico profilo dell’assenza della perfetta collegialità nell’assunzione delle decisioni di competenza, sarebbe dimostrata dalle discordanze esistenti tra i log di accesso registrati dall’applicativo informatico “*********”, concesso in uso alla commissione al fine di poter visionare e valutare gli elaborati concorsuali (le quali evidenzierebbero un’attività non contestuale dei commissari) e quanto verbalizzato con valore fidefacente, che darebbe invece atto di tale contestualità. Tuttavia, una simile ricostruzione basata unicamente su tale riduttivo presupposto è palesemente infondata perché attribuisce alla piattaforma telematica “*************” una valenza di unica ed obbligata intermediazione nell’espletamento dei lavori di commissione, utile quindi a esprimere sul punto un valore probatorio privilegiato, che non le è conferita da alcuna norma giuridica primaria, secondaria o della lex specialis della procedura. Il suddetto software, infatti, lungi dal sostituirsi o dall’integrare le formalità richieste dalla legge alla commissione, delle quali è espressione il solo verbale, ha costituito un semplice strumento operativo dato al seggio concorsuale per agevolarne le operazioni, con la conseguenza che dall’analisi delle sue concrete modalità di utilizzo non è possibile in alcun modo di inferire una conseguenza così grave come la presenza di falsità nella verbalizzazione delle operazioni di valutazione delle prove dei candidati. In altri termini, gli accessi alla predetta piattaforma per caricarvi i risultati finali delle prove non costituiscono un elemento tale da smentire che, a monte, via sia stata una valutazione collegiale delle stesse, trattandosi, di per sé, di un mero adempimento materiale privo di qualunque valenza decisoria e, quindi, di per sé privo di rilevanza rispetto all’operare del principio del collegio perfetto”.