Una sentenza del 1 luglio 2024 della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze sottolinea l’estrema difficoltà che connota i giudizi in cui si controverte della giustezza o meno delle valutazioni ricevute dei lavoratori al fine di rivendicare correlati maggiori compensi incentivanti. Invero, seppure a fronte di pacifiche ed incontestate violazioni delle regole procedimentali, la Corte di Appello ritiene che il lavoratore non abbia adempiuto all’onere di allegare e provare che il punteggio in concreto assegnato risulti non solo erroneo ma che sussistesse una comunque “alta probabilità di conseguire il punteggio massimo consentito”. Da qui il rigetto delle pretese economiche. Invero, come pure prosegue la Corte, “la parte non allega circostanze concrete sulla valutazione compiuta (e di cui alle schede in atti) che le avrebbero consentito di ottenere il maggiore punteggio: in particolare, l’appellante non contesta con argomentazioni specifiche i singoli punteggi attribuiti nella scheda in relazione alle varie categorie oggetto di valutazione (ad es organizzazione del lavoro, utilizzo del tempo e delle risorse) né allega in che termini la sussistenza di violazioni procedimentali denunciate avrebbero inciso sul diverso punteggio assegnato: …In sostanza, le violazioni accertate (riguardo all’omesso coinvolgimento della parte sindacale nonché alla mancata comunicazione della scheda di valutazione) o eventuali altre violazioni, laddove si ritenessero accertate, non potrebbero determinare in modo automatico l’attribuzione di un diverso punteggio nella misura massima, in assenza di prova sull’alta probabilità di un suo conseguimento che, nella specie, non è stata dimostrata”.