La regola dell’onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza pubblica (sancita dall’art. 24 D. Lgs. n. 165 del 2001) è stata, di recente, riaffermata dalla Suprema Corte con sentenza dei primi di novembre 2022 chiamata a verificare la fondatezza della richiesta di un medico INPS di ottenere un incremento di retribuzione per le attività svolte nelle Commissioni di verifica sull’invalidità civile (CMV e CMS). Orbene la Suprema Corte ricorda, in primo luogo, che “assumono portata eccezionale le norme, anche collettive, che riconoscono compensi aggiuntivi per determinate prestazioni, in quanto di regola gli incarichi istituzionali “conferiti” o svolti per “designazione” del datore di lavoro rientrano nell’ambito della retribuzione onnicomprensiva”. Da qui il rigetto del ricorso, visto che quanto svolto, dal medico Inps, presso le Commissioni di Verifica dell’invalidità civile è attività istituzionale propria dell’ente (per effetto del trasferimento presso l’INPS delle Commissioni: v. art. 10 L. 248/2005) ovvero “è da considerare di regola come del tutto ordinaria per l’ente e per i suoi dirigenti che devono farvi fronte”.