Il Tar della Toscana, con una sentenza dell’8 ottobre 2024, rammenta che, nelle procedure concorsuali, deve sussistere un’effettiva separazione temporale tra la fase della determinazione dei sub criteri di valutazione, da parte della commissione esaminatrice, e l’inizio della vera e propria attività di valutazione dei singoli candidati, trattandosi di una regola che risulta “applicabile a qualunque tipologia di prova (scritta, orale, pratica), ivi compresa la valutazione dei titoli”. Il che peraltro, prosegue il TAR della Toscana, non sta a significare che tale specificazione debba avvenire prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e neppure rileva “il fatto che al momento della determinazione dei criteri valutativi la Commissione conoscesse già l’elenco nominativo dei candidati, in quanto, da un lato, l’unico limite rinvenibile nella normativa di riferimento…è quello della determinazione dei criteri (o specificazione degli stessi) prima dell’avvio della valutazione dei concorrenti; dall’altro, l’indicazione nominativa dei candidati non fornisce ai commissari alcuna specifica indicazione utile ad orientarli nell’individuazione di criteri che possano favorire l’uno o l’altro partecipante alla selezione… Sul punto, si richiama quanto già osservato da questo Tribunale: “Va invece escluso che l’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli debba necessariamente intervenire prima che la commissione abbia conoscenza dell’elenco nominativo dei candidati: se così fosse, infatti, dovrebbe immaginarsi che le eventuali dichiarazioni di astensione dei commissari intervengano dopo la predisposizione delle prove scritte e il loro espletamento, il che è contrario a ogni regola di ragionevolezza ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che incompatibile con la sequenza temporale delle operazioni delineata dall’art. 11 cit. (la visione dell’elenco dei partecipanti da parte della commissione e la verifica delle incompatibilità precedono la preparazione delle tracce per le prove scritte)” (T.A.R. Toscana, sez, I, 12 settembre 2017, n. 1060).