La Suprema Corte, con sentenza dello scorso mese di giugno 2022, dà continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione trova applicazione, in merito alla durata minima di almeno tre anni, la disciplina generale del T.U. del pubblico impiego, “per risultare la disciplina statale….volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le proprie capacità ed a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli e’ stato affidato”. Ed è casomai interessante rilevare che, nel caso di specie, il principio viene sancito anche con riferimento ad un dirigente regionale.