Provvedimento di ammissione e di esclusione dal confronto concorrenziale connesso obbligo di motivazione analitica per la stazione appaltante

Con una recente sentenza del giugno 2022, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema dell’obbligo di motivazione analitica dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dei concorrenti.
Ha rilevato in particolare come il provvedimento con il quale una stazione appaltante ammette alla gara un concorrente, ritenendo non rilevanti le pregresse vicende professionali da questi dichiarate e apparentemente idonee a determinarne l’esclusione, non richiede in linea di massima un’analitica motivazione in proposito, ma è correttamente e congruamente motivato anche con il fatto stesso dell’ammissione, dato che in questo caso la motivazione si desume per implicito e si identifica con l’adesione alle controdeduzioni eventualmente formulate, sul punto, dal concorrente stesso.
Un’espressa e puntuale motivazione, preceduta se del caso dalla necessaria istruttoria, si richiede invece nel provvedimento di ammissione pronunciato ove vi sia contestazione da parte degli altri concorrenti ovvero in presenza di vicende professionali pregresse di evidente particolare rilevanza. In ogni caso e comunque l’espressa motivazione si richiede per il provvedimento di esclusione, data la sua portata chiaramente e immediatamente lesiva per la posizioni giuridica del concorrente. All’interno di questo l’Amministrazione deve spiegare le ragioni per le quali un presunto illecito professionale si sia ritenuto esistente e tanto grave da escludere l’affidabilità del concorrente e non è determinante nel senso dell’esclusione il fatto che determinate circostanze siano state considerate giusta causa a tal fine da altra stazione appaltante.

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