Prova orale e voto numerico: quando puo dirsi assolto l’obbligo di motivazione?

Il TAR della Toscana, con sentenza del 27 maggio 2023, ricorda come “Secondo la prevalente giurisprudenza del giudice amministrativo d’appello il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice” di talchè “solo in mancanza di criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica” (Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775; in termini, anche Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2019, n. 2573; Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745; Consiglio di Stato sez. VI, 29/03/2023, n.3268)”.

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