Progressioni verticali: requisiti di partecipazione e criteri di valutazione

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 125 del 28 gennaio 2025, si è pronunciato con riferimento a una procedura per progressione verticale indetta da un ente locale.
Le progressioni verticali sono procedure interamente riservate ai dipendenti di un’amministrazione pubblica e finalizzate al passaggio da un’area a quella superiore.
E’ indispensabile un breve excursus storico-normativo, che si snoda attraverso quattro fasi:
1) i contratti collettivi nazionali di lavoro per il quadriennio 1998-2001 (art.15 CCNL Ministeri, art.4 CCNL Regioni enti locali; art.32 CCNL Scuola) hanno introdotto le progressioni verticali quali procedure a carattere selettivo riservate agli interni per ottenere il passaggio da un’area alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore1;
2) la cd. “Riforma Brunetta” è intervenuta in modo innovativo sulla materia con l’art.24 del d.lgs. n. 150/09, che consente il passaggio all’area superiore esclusivamente mediante i concorsi pubblici con riserva dei posti2;
3) l’art.22, co. 15 del d.lgs. n. 75/17 ha previsto, ancorché per un arco temporale limitato (il triennio 2018-2020, poi prorogato sino al 31 dicembre 2022), la facoltà per le pubbliche amministrazioni, di attivare, al fine di valorizzare le professionalità interne, procedure selettive per la progressione tra le aree interamente riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno3;
4) il d.l. n. 80/21, convertito dalla l. n. 113/21, ha riscritto l’art.52, co. 1-bis del d.lgs. n. 165/01, riconoscendo in via ordinaria alle amministrazioni pubbliche la possibilità di fare ricorso alle progressioni verticali4.
Emerge in tutta evidenzia la schizofrenia normativa: nel giro di poco più di venti anni i passaggi d’area interamente riservati agli interni sono stati introdotti, eliminati e risuscitati, dapprima temporaneamente poi a regime.
Per quanto concerne la disciplina vigente, il citato art.52, co. 1-bis dispone che, fatta salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sui seguenti parametri:
1) valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio;
2) assenza di provvedimenti disciplinari;
3) possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;
4) numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
Tali parametri sono stati ripresi dalla contrattazione collettiva della tornata 2019-2021 con alcune indicazioni di dettaglio.
Per quanto concerne il comparto delle Funzioni locali, l’art.15 del CCNL 2019-2021 prevede che:
1) in alternativa alla valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni in servizio, il dipendente può avvalersi delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
2) l’assenza di provvedimenti disciplinari è circoscritta agli ultimi due anni.
Secondo il TAR Toscana i quattro parametri elencati dall’art.52, co. 1-bis e dall’art.15 del CCNL non possono assurgere a requisiti richiesti a pena di esclusione dalla procedura comparativa, come emerge dal dato letterale della normativa (la procedura comparativa “è basata”), che non permette di attribuire portata escludente al mancato possesso dell’uno o dell’altro. L’unico requisito richiesto dalla legge per la partecipazione alla procedura comparativa è, pertanto, il possesso del titolo di studio occorrente per l’accesso all’area dall’esterno.

a cusa di Dott. Luca BUSICO, Coordinatore presso la Direzione del Personale dell’Università di Pisa

Torna in alto