Progressioni verticali e parametri di valutazione

Il TAR della Campania – Napoli, con un’interessante sentenza del 17/02/2025, traccia le coordinate in cui si collocano le cosiddette progressioni verticali dei dipendenti pubblici per come scaturite dal D.L. n. 80 del 2021 e dalla successiva tornata della contrattazione collettiva. Si afferma, difatti, che la “riforma normativa ha inteso valorizzare le professionalità interne nell’ambito delle procedure per le progressioni fra le aree, nel senso che mentre in precedenza le Amministrazioni avevano l’obbligo di indire un concorso pubblico aperto a candidati esterni, con facoltà di riservare posti (in misura non superiore al 50 per cento) agli interni, a seguito della novella legislativa le progressioni fra le aree avvengono mediante procedure comparative tra gli interni (salvo l’obbligo di riserva di una quota di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno). La disciplina del riformato art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001 è ispirata al criterio della valorizzazione del “merito” dei dipendenti, che non si esaurisce nell’esperienza professionale in sé (la quale, peraltro, rileva anche per il tramite del criterio preferenziale dell’anzianità di servizio), ma include, più in generale, la formazione, la competenza e la qualificazione professionale del lavoratore”. In questo contesto, conclude il TAR della Campania, in modo davvero convincente, “la norma stabilisce che la procedura comparativa per le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, è basata “sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”. Sicché “la volontà del legislatore è, quindi, quella di ancorare il percorso di crescita per gli interni all’amministrazione a una serie di parametri che possano rappresentare il possesso di un adeguato livello professionale in assenza del meccanismo concorsuale, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell’assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli”. E, siffatti parametri, sono destinati ad essere declinati in concreto da ciascun ente all’interno della propria autonomia regolamentare, con una scelta che risulta “ espressione di discrezionalità amministrativa, di regola insindacabile se non per manifesta irragionevolezza, vista natura stessa del procedimento (progressione interna), funzionale a valorizzare esperienza e professionalità di soggetti già dipendenti dell’Amministrazione”.