Procedimento disciplinare, sospensione cautelare dal servizio e contrattazione collettiva

La Suprema Corte, con ordinanza del 19 novembre 2024 n. 29760, ricorda che il legislatore non è intervenuto a disciplinare il potere cautelare delle pubbliche amministrazioni nell’ambito dei procedimenti disciplinari. L’art. 55-ter D. Lgs. n. 165 del 2001 si limita, difatti, ad affermare che “Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente“. In buona sostanza “la norma, mentre regolamenta i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, definendo in dettaglio, quanto ai soggetti competenti per la valutazione, alle condizioni oggettive nonché all’incidenza sulle situazioni giuridiche del privato pregiudicate dalla sospensione in relazione all’esito del procedimento penale, le ipotesi di interferenza tra i due procedimenti, comportanti l’ammissibilità della sospensione, si limita, quanto alla sospensione cautelare, ad ammettere la facoltà di ricorso al provvedimento e, quindi, di esercizio del potere senza, tuttavia, porre una specifica regolamentazione quanto agli aspetti soggettivi,oggettivi ed agli effetti, inducendo così a ritenere che non si tratti di una norma di disciplina dell’istituto destinata a rinvenire aliunde i suoi presupposti applicativi”. Sicché, anche per evitare di dover altrimenti “ritenere che l’art. 55-ter abbia autorizzato le pubbliche amministrazioni all’esercizio assolutamente discrezionale del relativo potere, non soggetto ad alcun requisito applicativo” deve concludersi che “il legislatore, essendosi astenuto dal dettare ulteriori disposizioni, abbia voluto …autorizzare le parti collettive a disciplinare l’istituto della sospensione cautelare facoltativa”, aggiungendo che “ad avallare l’interpretazione proposta sta l’ulteriore argomento per cui la sospensione cautelare, in quanto misura di autotutela cui l’amministrazione può ricorrere quando l’allontanamento del lavoratore sia funzionale all’esigenza di verificare fatti censurabili allo stesso addebitati, è istituto che non ha natura propriamente disciplinare, in quanto solo strumentale rispetto alle vicende del procedimento disciplinare (cfr. Cass. n. 989/2024 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione)” ed, inoltre “la stessa materia disciplinare non può ritenersi sottratta alla fonte collettiva dal momento che l’art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, nella formulazione dettata dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d.riforma Brunetta), così recita “Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari …la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge“, disposizione da leggersi nel senso che la competenza della contrattazione collettiva, riconosciuta dalla medesima norma nel suo incipit per cui “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, permane con riferimento a tutti gli ambiti della materia non coperti da specifiche norme di legge, come, per quanto detto in ordine all’interpretazione da accogliersi per l’art. 55-ter, comma 1, ultima proposizione, deve ritenersi per l’istituto della sospensione cautelare facoltativa”.

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