Principio di non discriminazione, bando di concorso e diritto al riconoscimento degli scatti stipendiali

Un ente pubblico non economico indice un concorso pubblico per l’accesso ai suoi ruoli a tempo indeterminato, prevedendo che i vincitori sarebbero stati inquadrati al nono scatto economico. Uno dei candidati, che al momento del concorso vantava un rapporto di precariato di oltre dodici anni ed il conseguimento del livello economico pari a venticinque scatti, chiede la disapplicazione del bando ed il riconoscimento del diritto a conservate il trattamento economico già conseguito.

Orbene, sia il Tribunale di Roma che la Corte di Appello di Roma (quest’ultima con sentenza de dicembre 2022), accolgono la domanda, riconoscendo il diritto alla conservazione del livello economico già raggiunto sul rilievo che la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario che può disapplicare il bando in via incidentale per violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione sancito dalla direttiva comunitaria sul rapporto di lavoro a termine.

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