Principi e presupposti per la formazione del silenzio-assenso del permesso di costruire

Il ‘silenzio-assenso’ risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia ‘equivale’ a provvedimento di accoglimento. Tale equivalenza implica che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Da ciò consegue che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, poiché laddove si volesse ritenere che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità, circostanza questa smentita dal quadro normativo. Dunque, il difetto dei requisiti di validità non impedisce il perfezionarsi della fattispecie.
Detta ipotesi va tuttavia distinta l’ipotesi della radicale ‘inconfigurabilità’ giuridica dell’istanza: quest’ultima, cioè, per potere innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, deve essere quantomeno aderente al ‘modello normativo astratto’ prefigurato dal legislatore.
Nel caso portato alla cognizione del Consiglio di Stato si disquisiva, infatti, di un manufatto già realizzato al momento della presentazione dell’istanza di permesso di costruire, che quindi era priva del necessario presupposto logico-normativo, ossia che l’intervento non fosse ancora stato realizzato (il contesto fattuale consentiva soltanto la diversa istanza di accertamento di conformità). Per tali ragioni, il decorso del tempo non potere rilevare ai fini della formazione del silenzio-assenso e pertanto si dimostrava legittima l’ordinanza demolitoria del Comune.

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