La sentenza dei primi di novembre 2023, già commentata in una news precedente di questo portale, della Sezione Lavoro Corte di Appello di Firenze torna anche su una questione piuttosto annosa dei contenziosi relativi alla ripetizione degli indebiti retributivi.
Viene difatti ribadito che la prescrizione della relativa azione è soggetta al termine ordinario decennale e non quinquennale ex art. 2946 c.c. come indicato anche da Cass. n. 23419 del 2023 secondo la quale “l’unica fattispecie regolata dall’art. 2948 cod. civ. n. 4 è quella in cui la cadenza periodica del credito sia prevista ex ante, in relazione al titolo dell’obbligazione” (così anche (Cass., 5 novembre 2019, n. 28436). Neppure valgono, nella specie, le regole dei procedimenti amministrativi, trattandosi di atti di natura privatistica riconducibili alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all’art. 2033 cod. civ. e che, pertanto, neppure non costituiscono espressione di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990.