Il TAR Lazio- Roma, con sentenza del 19 febbraio 2024, affronta un tema di sicuro interesse e spesso oggetto di contenzioso in merito ai rapporti fra concorso pubblico e mobilità quale forme di reclutamento alternative per colmare le vacanze dei posti degli enti pubblici. Si afferma, difatti, che “l’esame della fattispecie non può non prescindere dalla considerazione che, secondo l’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”. Pertanto, come statuito in giurisprudenza, “Le amministrazioni pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità immettendo in ruolo i dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio, ciò anche al fine di garantire una più razionale distribuzione delle risorse già esistenti mediante una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti” (così Cons. St., sez. II, n. 1630 del 25.2.2021). Sull’efficacia di tale norma, però, ha inciso il disposto dell’art. 3, comma 8, della l. n. 56 del 19.6.2019, secondo cui “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”. In proposito, è stato osservato in giurisprudenza che “In materia di pubblico impiego la disposizione normativa di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019 (c.d. “legge Concretezza”) rende solo temporaneamente facoltativo il previo espletamento della procedura di mobilità rispetto alle procedure concorsuali e, ai fini delle conseguenti assunzioni, va comunque applicata in armonia con la sua ratio che resta quella della celere copertura delle vacanze in organico nelle pubbliche amministrazioni”(così T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, n. 2420 del 23.8.2021) e, ancora, che “Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 56/2019 e sino al 2024 (in forza dell’estensione operata dal D.L. n. 80/2021, conv. in Legge n. 113/2021), l’esperimento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è una facoltà (non un obbligo) per le Amministrazioni, che sono libere di ricorrervi così come di preferire un altro canale di reclutamento. All’Amministrazione deve dunque riconoscersi un’ampia discrezionalità nella scelta della procedura cui ricorrere per reclutare il personale, tra le varie previste dalla legge, e tale discrezionalità è sindacabile dal giudice solo per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza o illogicità” (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, n. 947 del 10.11.2021)”. Alla luce di tali assunti si conclude, invero in modo pienamente condivisibile per la infondatezza del ricorso, dato che “la scelta di indire una procedura di mobilità in luogo del pubblico concorso non può, di per sé, censurarsi ove compiuta con modalità che non denotino irragionevolezza ed arbitrarietà della decisione assunta. Infatti, anche a non voler considerare come, per lungo tempo, tale strada sia stata addirittura obbligata e privilegiata dal legislatore rispetto all’indizione del pubblico concorso, non può non rilevarsi come, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, l’amministrazione nutra un’ampia discrezionalità nella scelta della procedura da seguire per la copertura del posto.”.