Commento a
Tar Cagliari, sezione I, 30 dicembre 2021 n. 891
Tendenzialmente gli esiti di ciascun lotto debbono essere impugnati autonomamente in quanto costituenti singoli e distinti procedimenti relativi ad una medesima procedura di gara.
A tale regola generale, tuttavia, si affiancano alcune eccezioni nelle quali è ammesso il ricorso cumulativo, e quindi l’impugnazione, in un unico processo, di più lotti distinti.
Trattasi di casi in cui il ricorrente intende censurare le disposizioni procedurali comuni ai diversi lotti, idonee a produrre effetti demolitori con riferimento alle successive determinazioni (aggiudicazioni), quali – ad esempio – le clausole del bando o del disciplinare in tema di composizione della commissione, di individuazione dei criteri di aggiudicazione o di valutazione delle offerte.
Invero, l’art. 120, comma 11 bis, D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) prevede espressamente la facoltà di proporre il ricorso cumulativo, ancorandola a determinati e specifici presupposti, ossia:
a) la presentazione da parte del ricorrente di offerte per i diversi lotti impugnati, mancando altrimenti interesse alla proposizione del ricorso stesso;
b) l’impugnazione di uno stesso atto e/o di una medesima disposizione;
c) la deduzione di identici motivi di ricorso.
In definitiva, “secondo la giurisprudenza formatasi sulla disposizione ora menzionata (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sezione V, 22 ottobre 2020, n. 6385), quest’ultima esprimerebbe la riaffermazione nella materia degli appalti pubblici della regola secondo cui il ricorso cumulativo costituisce l’eccezione e, pur non essendo precluso in astratto, ha comunque carattere eccezionale e si giustifica solo se ricorre una stretta connessione oggettiva tra gli atti impugnati”.