Per un euro

Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass., Sez. II, 20 marzo 2025 n. 7431), resa nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un architetto, che aveva assunto un incarico professionale da un ente pubblico per un euro (1,00), sollecita non poche riflessioni sul valore del lavoro nelle società postfordiste.
Invero, astraendosi ovviamente dalla questione specifica oggetto di quel giudizio e dalla stessa utilità del mezzo disciplinare per contenere una deriva che sembra conseguire all’adagio “è il mercato bellezza!”, è innegabile che viene (ri)sollevata una questione che appare di disarmante attualità da diversi lustri e che finisce per coinvolgere il tema del valore della professionalità e del lavoro di chiunque.
Un tema che non è ovviamente una prerogativa del lavoro autonomo ed anzi è decisamente probabile che sia, per così dire tracimato dal lavoro subordinato, ma, se in quello l’ombrello dell’art. 36 della Costituzione e della adeguatezza dello stipendio ha sempre costituito un sia pur minimo ombrello di protezione, nel caso del lavoro autonomo, la questione si presta a dinamiche distorsive che paiono per il vero esplicitate anche nel caso oggetto del giudizio suindicato.
E, se il legislatore è intervenuto con la pezza della legge sull’equo compenso (l. 21 aprile 2023 n. 49 ovvero in precedenza, almeno nell’ambito della professione forense, con l’articolo 19-quaterdecies, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in L. 4 dicembre 2017, n. 172), rimane una qualche ansia professionale (anche personale) che discende dalla convinzione che un euro è davvero un po’ pochino al di là delle asserite altre utilità (in punto di immagine e di crescita curriculare) che il professionista sembrerebbe poter ottenere da un determinato incarico, almeno secondo un orientamento della giustizia amministrativa.
Invero, persino a convenire che l’onerosità di un contratto d’opera professionale non ne sia un tratto essenziale, seppure ne sia quanto meno un elemento tipico e tendenziale, resta che, specie nei rapporti con un ente pubblico o con imprese di rilevanti dimensioni, è difficile comprendere quali sarebbero i motivi che dovrebbero giustificarne la gratuità ed altresì in che modo ciò non si traduca in un’ulteriore precarizzazione del valore del lavoro che, diviene al pari delle merci o degli altri fattori produttivi, soltanto un elemento di costo, da gestire al ribasso, senza alcuna attenzione ai riflessi che ciò ha o dovrebbe avere in termini non solo di corrispettività della prestazione ma di dignità di chi la svolge.
E ciò anche tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ridimensionato e non poco gli stessi ambiti applicativi della legge n. 49 del 2023. Infatti, con le sentenze Sez. III, 27 gennaio 2025, n. 594, e Sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844, il Consiglio di Stato ha affermato che il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36 del 2023, contiene una disciplina in sé compiuta ed autosufficiente in materia di corrispettivi per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, ivi inclusa la componente del compenso professionale; sicché le regole sull’equo compenso di cui alla legge n. 49 del 2023 non trovano applicazione nell’ambito delle procedure di affidamenti pubblici di servizi e neppure possono essere invocate per eterointegrare le regole di gara (cfr. anche TAR Trento,13.03.2025 n. 59).
Insomma, se non c’è dubbio che le tariffe e gli Ordini professionali, che le presidiano, possano essere distorsivi delle regole della concorrenza, resta che il giusto mezzo di un sano e leale confronto concorrenziale (anche secondo i consueti paradigmi della correttezza e della buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.) difficilmente sembra potersi individuare in prestazione rese a carattere gratuito in cui il beneficio concreto, per il professionista, dovrebbe individuarsi “nel vantaggio immateriale, direttamente influente sull’incremento di chances di conseguire un vantaggio economico” ovverosia “quello di incrementare in futuro la capacità di rendere il proprio profilo professionale maggiormente competitivo in vista del conseguimento di futuri incarichi” (così Cass., Sez. II, 20 marzo 2025 n. 7431). E’, difatti, innegabile una qualche fumosità ed evanescenza di una simile affermazione che non sembra scontare una realtà fattuale decisamente recessiva per le sorti degli esercenti una qualsiasi attività professionale che hanno visto nel tempo erodere in modo sempre maggiore il loro reale potere negoziale proprio sul punto dei compensi.
Sicché, al di là dei profili disciplinari della vicenda, che sono stati ritenuti (probabilmente a ragione) inesistenti, rimane davvero la sensazione che si continui a girare intorno al problema specie se, ad ulteriore conferma dell’estrema “fragilità” del sistema, si comprime l’ambito applicativo della legge n. 49 del 2023 anche sul piano della sua effettiva efficacia cogente.
Infatti, collocando l’efficacia delle sue disposizioni all’interno delle nullità di protezione “le quali possono essere appunto denunciate e fatte valere giudizialmente ad iniziativa esclusiva del contraente debole nel cui interesse sono state previste, in deroga alla regula iuris codicistica della legittimazione assoluta, secondo cui la nullità civilistica, in quanto patologia negoziale di indole genetica posta a tutela di interessi generali, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 cod. civ.)” (Cons. Stato, Sez.II, 27.01.2025 n. 594), si impedisce paradossalmente agli Ordini professionali di vigilare sull’effettivo rispetto delle previsioni della legge n. 49 del 2003.
Anche a convenire che, in materia di compensi professionali, l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea (cfr. CGUE, 4 luglio 2019, causa C-377/2017), essendo possibili deroghe solo per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi (cfr. CGUE 25 gennaio 2024, causa C-438/2022 sulla disapplicazione delle tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati), riesce difficile non cogliere che, pur prendendo atto che (specie dopo le modifiche apportate dal cd. “correttivo appalti” all’art. 41 d.lgs. n. 36/2023) nel sistema degli appalti la questione dell’equo compenso rinviene una propria compiuta ed autonoma disciplina, al di fuori di tale ambito, la legge n. 49 del 2023 deve esplicare in modo pieno e convinto una seria efficacia dissuasiva.
E ciò al fine di rendere l’art. 1 di quella legge, non già una sorta di disposizione di principio, ma una norma seriamente cogente ed inderogabile nel suo contenuto definitorio del “compenso equo” inteso come “corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: […] per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
In questo senso, quindi, potrebbe essere opportuno riconoscere quanto meno agli Ordini la possibilità di agire, anche in via surrogatoria rispetto al diretto interessato, al fine di ottenere l’applicazione dell’art. 3 così da sottrarre il congegno della nullità di protezione alla scelta discrezionale del solo contraente debole che, proprio in ragione della sua debolezza contrattuale, potrebbe non avere la forza necessaria ad avvalersene, restando così alla merce del (specie se grande) committente di turno.

A cura di Avv. Mauro Montini

Torna in alto