Il TAR del Veneto, con sentenza del gennaio 2022, ha mostrato di aderire con convinzione all’orientamento giurisprudenziale che ritiene che le procedure selettive interne si esauriscono con la loro effettuazione, senza cioè che la graduatoria di merito finale possa essere scorsa in caso di ulteriori e successive vacanze di posti. Tale conclusione appare pienamente condivisibile proprio alla luce della non assimilabilità di tale procedura alla “nozione di concorso pubblico” che “per sua natura presuppone il riconoscimento della possibilità di partecipare ai soggetti non dipendenti dall’amministrazione che bandisce il concorso, e va distinta dalla nozione di “procedura concorsuale finalizzata all’assunzione”, utilizzata dalla giurisprudenza al fine di definire il confine tra la giurisdizione amministrativa e ordinaria in materia. Infatti “È a questi fini che è stato affermato dalla suprema Corte di cassazione del 15 ottobre 2003, n. 15403 che anche le controversie attinenti c.d. concorsi interni, quando comportano l’accesso ad una fascia o area superiore, spettano alla giurisdizione amministrativa. Tale giurisprudenza, dunque, non ha affatto inteso assimilare ad ogni effetto il concorso pubblico (aperto agli esterni) alle progressioni verticali (riservate agli interni), ma ha solo affermato che per le controversie attinenti le procedure concorsuali riservate agli interni comportanti il passaggio ad una fascia o area superiore, laddove esse siano compatibili con l’art. 97 Cost., che prevede come regola il pubblico concorso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Non è pertanto sostenibile una interpretazione di tale giurisprudenza che porti alla totale equiparazione delle procedure selettive riservate agli interni al concorso pubblico.” (Cons. Stato, Sez. VI, 1 Settembre 2017, n. 4153)” (così la sentenza del TAR Veento).