In un concorso bandito da un ente locale il TAR della Toscana torna a fare il punto sul titolo di studio necessario e sufficiente per essere ammesso ad un concorso da dirigente pubblico. Orbene, con sentenza del 25 novembre 2024, si afferma a chiare lettere che “ il collegio ritiene di dover condividere l’orientamento seguito dalla Suprema Corte di cassazione (sez. lav., ord. 18 settembre 2020, n. 19617) secondo cui il riferimento al requisito della laurea o del diploma di laurea, contenuto nelle disposizioni di legge che disciplinano i meccanismi di reclutamento, selezione, progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, è da intendersi effettuato alla c.d. “laurea triennale”. Tale conclusione risponde non soltanto, come ritenuto dalla Cassazione, alla ratio ispiratrice della disciplina di riforma dell’ordinamento didattico universitario, tesa a consentire ai cittadini italiani di completare il percorso formativo universitario con un anno di anticipo rispetto al precedente ordinamento didattico, ma anche alla necessità di non limitare l’accesso ai concorsi pubblici in mancanza di una chiara volontà in tal senso espressa dal legislatore (al riguardo si veda anche TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 16 gennaio 2012, n. 430; Id., sez. I, 3 novembre 2009, n. 10729)”.
22 Dicembre 2024 | selezione