Il Tar Piemonte, nel dichiarare l’inammissibilità di un ricorso collettivo, con sentenza del corrente anno, richiama l’attenzione degli operatori, sulla circostanza che secondo “un consolidato orientamento giurisprudenziale “in materia di concorsi e selezioni pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di concorso pubblico solo nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; le altre clausole possono essere impugnate insieme con il provvedimento conclusivo della procedura selettiva” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 20/02/2017, n. 423, conforme T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV Sent., 06/04/2016, n. 653)”. Orbene, nel caso di specie, è stato ritenuto che le doglianze formulate non attenessero ad aspetti connessi a clausole escludenti che avessero impedito la partecipazione ai ricorrenti, atteso che “nelle procedure concorsuali tra le clausole c.d. escludenti, ossia ostative alla partecipazione concorsuale, non rientra quella che riconosce ad alcuni candidati un determinato punteggio per l’attività lavorativa pregressa, atteso che l’interesse a ricorrere si radica nel ricorrente solo nel momento in cui, a causa di detta valutazione, non abbia utilmente superato le prove di concorso” (Cons. Stato Sez. V Sent., 25/06/2014, n. 3203)”. Da qui l’inammissibilità del gravame.
6 Novembre 2022 | concorso pubblico