Occhio al controintessato nei concorsi pubblici

Le ragioni di interesse della sentenza del TAR della Toscana del 17.07.2024, già oggetto di una precedente news, non si esauriscono con quanto già esposto. Il Giudice amministrativo evidenzia, difatti, l’importanza che la corretta instaurazione del contraddittorio ha nei giudizi amministrativi ed in specie in quelli che hanno ad oggetto i concorsi pubblici. Nella specie si trattava di una procedura di nomina a professore universitario e risultava che il ricorso non era stato notificato al vincitore della procedura seppure il decreto del Rettore di approvazione dei lavori fosse stato regolarmente pubblicato nelle forme di legge ed il nome del medesimo fosse chiaramente evincibile da tutti gli atti della procedura. Da qui l’inammissibilità del gravame, atteso che “non è suscettibile di determinare il venir meno di detta inammissibilità nemmeno l’avvenuto intervento ad opponendum delcontrointeressato. Sul punto precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che “l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità dellanotificazione, non si verifica nel caso in cui la notificazione sia statatotalmente omessa, non potendo l’intervento in giudizio porre nel nulla glieffetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scaderedel termine per la sua proposizione” (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 964del 03/03/2014, nello stesso senso anche Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n.5852 del 06/12/2013).”

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