Obbligo di riesame sull’istanza volta ad ottenere l’autotutela

Con sentenza dei primi di aprile 2022, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema della doverosità dell’autotutela amministrativa.
Ha rilevato il Supremo Consesso come non sussista alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto (ex multis Cons. Stato, Sent. IV, 4 novembre 2020, n. 6809).
Ciò discende dalla inconfigurabilità di un obbligo della p.a. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.
Questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 che prefigura l’iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”, ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati.
Vi sono tuttavia delle particolari ipotesi individuate dalla giurisprudenza di doverosità dell’autotutela, nelle quali sussistono specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2010, n. 3024; sez.VI, 11 maggio 2007, n. 2318; sez. VI, 9 gennaio 2020 n. 183) che comunque non sono affatto “eccezioni” alla regola “generale” ex art. 21 nonies della l. 241/1990, ma costituiscono forme ben definite d’autotutela doverosa poste a garanzia di supremi valori ed interessi dell’ordinamento contro la consolidazione degli effetti d’un atto illegittimo ed ingiusto e non tempestivamente revocato o annullato.
In ogni caso, fuori da detti casi, opera il principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall’Amministrazione.

Torna in alto