Nuove opere richieste dal committente e varianti in corso d’opera

La Cassazione ha precisato che le nuove opere richieste dalla stazione appaltante costituiscono varianti in corso d’opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l’esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto o, comunque, rientrino nel piano dell’opera stessa; costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un’individualità distinta rispetto all’opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge; cosicché, nel primo caso, l’appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, nel secondo caso, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto (cfr. Cass. (ord.) 5.9.2023, n. 25800; Cass. 12.5.2016, n. 9767).
In pari tempo, la discrezionale facoltà del committente di disporre opere che in qualche modo snaturino l’oggetto dell’appalto originario, deve essere senz’altro esercitata nel rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede e del dovere di cooperare all’adempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1206 cod. civ. (cfr. Cass. 22.2.2022, n. 5848).

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