La Cassazione ha precisato che le nuove opere richieste dalla stazione appaltante costituiscono varianti in corso d’opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l’esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto o, comunque, rientrino nel piano dell’opera stessa; costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un’individualità distinta rispetto all’opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge; cosicché, nel primo caso, l’appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, nel secondo caso, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto (cfr. Cass. (ord.) 5.9.2023, n. 25800; Cass. 12.5.2016, n. 9767).
In pari tempo, la discrezionale facoltà del committente di disporre opere che in qualche modo snaturino l’oggetto dell’appalto originario, deve essere senz’altro esercitata nel rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede e del dovere di cooperare all’adempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1206 cod. civ. (cfr. Cass. 22.2.2022, n. 5848).