Il TAR della Toscana, con sentenza della fine del mese di luglio 2024, declina la propria giurisdizione nell’ambito di una controversia che involgeva l’individuazione del personale da destinare al servizio di cd. Elisoccorso regionale. Invero, si afferma che “ l’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…”. In base alla consolidata giurisprudenza, civile e amministrativa, si può parlare di procedure concorsuali di assunzione, attribuibili alla giurisdizione del giudice amministrativo, quando le stesse siano preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro o alla progressione dei pubblici dipendenti da un’area professionale ad un’altra, con novazione del rapporto lavorativo preesistente (cfr., tra le tante, Cass. civile sez. un., 11 aprile 2018, n. 8985; Cons. Stato, sez. VII, 15 febbraio 2022, n. 1110; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 1° marzo 2016, n. 425). Il presupposto essenziale che consente di radicare la giurisdizione in capo al giudice amministrativo è dunque rappresentato dallo svolgimento di una procedura di tipo concorsuale finalizzata alla instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo, rivolta anche a soggetti che non siano già dipendenti dall’Amministrazione, o alla novazione di quello già in essere con il pubblico datore di lavoro”. Sicché, nel caso di specie, visto che la selezione è destinata “ al personale infermieristico dipendente del S.S.R. e.. al personale medico dipendente e a quello in convenzione con l’azienda USL dell’area vasta di riferimento operante nel sistema di emergenza urgenza territoriale” e precisato altresì che “il servizio di elisoccorso non ha natura autonoma rispetto all’attività sanitaria afferente ai settori dell’emergenza e urgenza” costituendo “un’attività che i sanitari sono chiamati ad esercitare in via non esclusiva, ma in aggiunta a quella ordinaria, in base a turni e a specifiche necessità”, il TAR della Toscana conclude che “il personale selezionato, infermieristico e medico (dipendente o convenzionato che sia) è destinato a conservare il proprio specifico inquadramento nell’ambito del S.S.R., senza che si realizzi, in alcun modo, l’instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o la novazione di quello in essere (subordinato o parasubordinato che sia)”. Da qui il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.