Secondo una recente sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate, attribuito dall’articolo 24 del Dlgs n. 81/2015 a coloro che abbiano prestato attività lavorativa per la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi, non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro sia una società a partecipazione pubblica.
Il giudice di merito è giunto a tale conclusione alla luce della previsione di cui all’art. 19, c. 2, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che impone alle società a controllo pubblico di stabilire “criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi” ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni secondo il Testo Unico del Pubblico Impiego.
In particolare, secondo il Collegio, tale previsione introdurrebbe una vera e propria incompatibilità tra le società a partecipazione pubblica e le assunzioni effettuate attribuendo precedenza a dipendenti che abbiano già lavorato per quel datore di lavoro, in quanto tale forma di assunzione impedirebbe alla società di rispettare l’obbligo di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.