La Corte di Appello di Torino, con un’interessante e condivisibile sentenza della scorso febbraio 2022, torna ad occuparsi di un tema complesso e su cui permangono oscillazioni giurisprudenziali, essendo stata chiamata a pronunziarsi in merito a cosa accade nel caso in cui, al momento dell’affidamento di un incarico dirigenziale (ovviamente in presenza di più candidati), il datore di lavoro si sottragga all’obbligo di effettuare una valutazione comparativa del cui esito dare poi “adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento di scelta di un candidato piuttosto che di un altro”.
Infatti, nella specie, preso atto del difetto di idonea valutazione comparativa dei curricula ovvero della mancanza, nella motivazione del provvedimento, delle ragioni per la preferenza accordata ad uno dei due candidati, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto non solo la procedura illegittima ma ha condannato l’ente pubblico (una ASL Piemontese) a rinnovare l’iter procedurale, travolgendo quindi l’incarico già assegnato.
Insomma la Corte di Appello di Torino ha affermato, a chiare lettere, che l’illegittimità della procedura di conferimento dell’incarico prescinde dalla valutazione in merito a quale dei candidati avrebbe avuto diritto ad ottenere l’incarico, risultando “invece sotto questo profilo rilevante la violazione dell’iter procedurale previsto dallo stesso datore di lavoro nel proprio regolamento e nell’avviso interno allo specifico incarico per cui è causa”. Da qui la piena ammissibilità e fondatezza della domanda azionata dalla candidata non vincitrice a ripetere la procedura conformemente anche ad un autorevole precedente della Suprema Corte.