Nei procedimenti disciplinari il termine per la conclusione di un procedimento disciplinare è ricettizio o no?

l Tribunale di Genova, con motivazione condivisa dalla Corte di Appello (in una sentenza del gennaio 2022), ha ritenuto che il termine perentorio di 120 giorni previsto dall’art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 va riferito non all’adozione del provvedimento sanzionatorio ma alla sua comunicazione all’interessato. Tale assunto appare piuttosto interessante ed innovativo anche rispetto a taluni arresti della Corte di cassazione che ritenevano sufficiente la mera adozione del provvedimento. Resta da aggiungere che, nella specie, la Corte di Appello di Genova ha nondimeno ritenuto tempestivo il recesso applicando anche ai procedimenti disciplinari la sospensione del decorso dei termini dei procedimenti amministrativo che era stato disposta dalla disciplina emergenziale di cui al D.L n. 18 del 2020 ed estesa anche ai primi proprio dall’art. 103 D.L. n. 18 del 2020.

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